Icone che rimandano alla tutela dei lavoratori fragili
 |  |  | 

La tutela dei lavoratori fragili

Da più parti si legge di come i lavoratori c.d. fragili non siano effettivamente stati tutelati al meglio nel corso di questo anno di pandemia. Per tale motivo, la prossima Legge di Bilancio dovrebbe introdurre ulteriori previsioni a maggior tutela di questa specifica categoria di lavoratori.

Tra gli strumenti fino ad ora previsti, ricordiamo la sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta dal D.L. 34/2020, che è stata poi prorogata dalla L. 126/2020 di conversione del D.L. 104/2020, che ne ha spostato i termini di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2020.

La circolare interministeriale n. 13/2020 ha concretamente indicato come debbano essere svolte le visite mediche e ha chiarito che al termine delle stesse il medico competente è tenuto ad esprime il giudizio di idoneità. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà riservato ai soli casi che non consentono soluzioni alternative, ma il medico dovrà comunque fornire le indicazioni per l’adozione delle soluzioni maggiormente cautelative.

La circolare INAIL sui lavoratori fragili

Pochi giorni fa, anche l’INAIL è tornata sul tema con la circolare n. 44/2020, nella quale ha fornito ulteriori istruzioni in merito al predetto servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale. In particolare, viene ribadito che le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria (di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008) sono estese anche a situazioni di particolare fragilità riconducibili all’età, o alla condizione di rischio derivante da:

  • immunodepressione
  • patologia Covid19
  • esiti di patologie oncologiche
  • svolgimento di terapie salvavita
  • comorbilità che possono caratterizzare un rischio maggiore

La fragilità è dunque riconducibile a

quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore o della lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto

INAIL, Circolare n.44/2020

e tale definizione

può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico

INAIL, Circolare n.44/2020

Inoltre, è confermato che, poiché non è tenuta, se una Società non ha nominato il medico competente, le richieste di assolvimento delle visite mediche di sorveglianza sanitaria eccezionale possono essere rivolte all’INAIL. Le eventuali richieste già pervenute alle sue strutture territoriali in un periodo pregresso in modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online recentemente rilasciato.

Articoli simili