FOCUS - FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’: INDICAZIONI OPERATIVE INPS
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Flessibilità del congedo di maternità: indicazioni operative INPS

Con Circolare n.106/2022, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative sugli adempimenti previsti in caso di flessibilità del congedo di maternità, ovvero la possibilità di posticipare la data dell’astensione della lavoratrice prima del parto al periodo successivo ad esso.

Indicazioni precedenti

[…] a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”

Art. 20 D.Lgs. 151/2001

[….] esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

Art. 16, comma 1.1. D.Lgs.151/2001,

Inizialmente, con Circolare n. 43/2000, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva fornito indicazioni sulle modalità di esercizio di tale facoltà (disciplinata, al tempo, dalla Legge 53/2000) disponendo che la lavoratrice che avesse inteso avvalersi di tale opzione avrebbe dovuto presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’INPS, corredata delle certificazioni sanitarie necessarie acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Su tali previsioni, anche l’INPS si era successivamente allineato, con l’emissione della Circolare n. 152/2000, precisando che le certificazioni necessarie ad esercitare tale opzione fossero quelle rilasciate dallo specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, nonché dal medico competente aziendale.

Entrata in vigore del D.Lgs. 151/2001 sul congedo di maternità

Con la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico maternità/paternità ad oggi vigente), il cui articolo 20 introduceva le stesse disposizioni normative in tema di flessibilità come già previste dalla L. 53/2000, l’Istituto ha dato ulteriore attuazione a quanto contenuto nella predetta circolare ministeriale n. 43/2000. Infatti, per le domande di congedo di maternità esso ha previsto la possibilità di optare per la flessibilità “verificando, in fase istruttoria, che la documentazione sanitaria fosse conforme […]”. Inoltre, tramite il Messaggio n. 13279/2007, ha precisato che le attestazioni sanitarie non redatte nel corso del settimo mese di gravidanza non avrebbero consentito di continuare l’attività lavorativa per i giorni dell’ottavo mese successivi alla data di rilascio, comportando l’integrale respinta dell’opzione di flessibilità. Questo avrebbe comportato un conseguente calcolo del periodo di maternità secondo le “ordinarie” modalità: due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data effettiva.

Intervento della Corte di Cassazione

Sul punto è intervenuta successivamente la Corte di Cassazione (sentenza n.10180/2013) chiarendo che:

Se accade […] che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità. 

Corte di Cassazione, Sentenza n.10180/2013

Nuove disposizioni della circolare n.106/2022 circa la flessibilità del congedo di maternità

Posto quindi che tale pronuncia è intervenuta chiarendo che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sugli aspetti indennitari della maternità e non disponendo il Testo Unico l’esplicito obbligo, in caso di flessibilità, di produrre le certificazioni all’Istituto erogatore dell’indennità (ma solo alle Regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale, ex. art. 77), la Circolare n.106/2022 in esame dispone che

al fine di contrastare il crescente aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi anche giurisdizionali, nei quali è richiamata sempre più spesso la menzionata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, e al fine di garantire un’applicazione delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo sempre più orientato verso forme di flessibilità, nonché a favorire la maggiore tutela delle lavoratrici madri, […] l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie di cui trattasi, non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità. Pertanto, la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del D.Lgs. n. 151/2001, non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti”.

INPS, Circolare n.106/2022

Tale previsione si applica a tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e, precisa ancora l’INPS, produce effetto sulle domande già presentate, su quelle in fase di istruttoria, e, su richiesta da parte della lavoratrice interessata (salvo intervenuta prescrizione), sulle domande eventualmente definite in maniera difforme.  

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