Ragazzo giovane lavora al pc: esempio di tirocinio extracurricolare previsto dalla corte costituzionale
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Novità dalla Corte Costituzionale: tirocini extracurriculari non solo per i soggetti a rischio di esclusione sociale

La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta sul tema dei tirocini extracurriculari con una sua decisione. Come noto, la materia dei tirocini è disciplinata dalle Leggi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Queste leggi sono adottate sulle base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni. Tali linee guida, a loro volta, devono uniformarsi ad alcuni principi essenziali previsti dalla normativa nazionale: segnatamente, dalla Legge per il Bilancio per il 2022 e, in precedenza, dalla L. 92/2012.

Sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge di Bilancio 2022

La sentenza della Corte verte proprio sulle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2022[1], fortunatamente mai attuate. Secondo questa legge, la Conferenza Stato-Regioni avrebbe dovuto rivedere le linee guida in materia di tirocini in senso più restrittivo. In particolare, la Corte, decidendo sul ricorso presentato dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione. Questa prevedeva che la revisione della disciplina dei tirocini extracurriculari sarebbe dovuta avvenire “secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale”.

Il Giudice delle Leggi ha richiamato il proprio orientamento. Secondo tale orientamento la disciplina dei tirocini extracurriculari – in quanto riconducibile alla materia della formazione professionale – rientra nella competenza legislativa regionale residuale. Questo è ai sensi dell’art. 117 quarto comma della Costituzione Italiana.

Competenza legislativa regionale e limitazioni delle disposizioni

Nella sentenza si legge che, poiché la disposizione oggetto di giudizio circoscrive l’applicazione dei tirocini a soli soggetti con difficoltà di inclusione sociale, esclude la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo della Conferenza Stato-Regioni, ogni diversa scelta formativa. Tale limitazione determina, a parere della Corte, un’indebita invasione della competenza legislativa regionale in materia di formazione professionale. Di conseguenza, la disposizione in questione risulta illegittima per violazione del richiamato art. 117, quarto comma della Costituzione. Da ciò consegue che la Conferenza Stato-Regioni non è più tenuta a conformarsi all’indicazione contenuta nella norma oggetto di giudizio. Questa, si ripete, è venuta meno in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima.

Pertanto, i tirocini extracurriculari continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni regionali adottate sulla base delle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017. Esse definiscono il tirocinio extracurriculare come

una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo.

Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni

Politica attiva e destinatari dei tirocini extracurriculari

Proprio in virtù della sua natura politica attiva – secondo le Linee Guida citate – il tirocinio extracurriculare è destinato non solo ai soggetti ad esclusione sociale, ma ad un ben più ampio novero di soggetti.

In particolare, oltre che per soggetti disabili e svantaggiati, ricordiamo che il tirocinio extracurriculare può essere attivato con:

  1. soggetti in stato di disoccupazione[2], compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  2. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  3. lavoratori a rischio di disoccupazione;
  4. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione.

La Corte Costituzionale ha, quindi, fatto salva la natura di politica attiva dei tirocini extracurriculari, a beneficio sia delle imprese, sia di coloro che devono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.


[1] Art. 1 comma 721 lett. a) della Legge n. 234/2021

[2] Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015

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