Nomadi digitali e lavoratori da remoto extra UE: modalità semplificate di ingresso in Italia
In data 4 aprile u.s. è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79, il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Febbraio u.s. Esso stabilisce le modalità e i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
I nomadi digitali e lavoratori da remoto
Si ricorda che la Legge di conversione del Decreto Sostegni ter (DL 4/2022, conv. dalla L. 25/2022), mediante l’inserimento della lettera q-bis) al comma 1 dell’art. 27 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione – TUI), ha aggiunto la nuova tipologia di lavoratori “nomadi digitali e lavoratori da remoto” tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nullaosta al lavoro per i casi particolari al di fuori dei flussi d’ingresso, demandando ad un successivo decreto interministeriale le relative disposizioni di attuazione. Ebbene, a due anni di distanza, il suddetto decreto interministeriale provvede a definire le modalità e i requisiti per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Le specifiche del decreto interministeriale
I lavoratori interessati
Anzitutto, come specificato in apertura, il decreto è rivolto ai cittadini di Stati extra UE che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata, per un’impresa non necessariamente residente nel territorio nazionale, tramite strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto ed in via autonoma.
Precisazioni
La norma precisa che:
- deve intendersi per “attività lavorativa altamente qualificata” l’attività svolta dallo straniero in possesso dei requisiti di cui all’art. 27 quater, c. 1, TUI (ovvero, i medesimi requisiti formativi e di qualificazione professionale richiesti per il rilascio di Carta Blu UE, come modificati dal D.lgs. 152/2023);
- deve intendersi per “nomade digitale” lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo (come, ad esempio, professionisti o freelance) tramite strumenti tecnologici che permettono il lavoro da remoto;
- deve intendersi per “lavoratore da remoto” lo straniero che, con strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2015, ovvero attività da remoto organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cd. etero-organizzati).
Gli obblighi di accesso
Ai fini del regolare l’ingresso ed il soggiorno in Italia, è necessario che questi soggetti:
- dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite che non sia inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- dispongano di un’assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- dispongano di idonea documentazione che attesti l’adeguata modalità di sistemazione alloggiativa;
- dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale, o lavoratore da remoto;
- presentino il contratto di lavoro, o di collaborazione, o la relativa offerta vincolante, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27 quater, comma 1, del TUI.
Come previsto dal comma 1 sexies dell’art. 27 TUI (introdotto dal DL 4/2022), per tali soggetti non è richiesto il nullaosta al lavoro per lo svolgimento della propria attività in Italia.
I vari passaggi
Il permesso di soggiorno viene rilasciato previa acquisizione del visto d’ingresso (sempre necessario) per un periodo non superiore ad un anno, e recherà la dicitura nomade digitale – lavoratore da remoto. Tale permesso potrà essere rinnovato annualmente, purché permangano le condizioni ed i requisiti del primo rilascio. Per l’ottenimento del visto di ingresso, all’atto della domanda presso l’Ufficio diplomatico-consolare competente, il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro (verificabile a campione), corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni, per reati di cui all’art. 22, comma 5-bis del TUI (reati connessi all’immigrazione clandestina).
Ottenuto il visto di ingresso, il lavoratore interessato potrà richiedere il permesso di soggiorno direttamente alla Questura della provincia in cui si trova, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato. Successivamente, la Questura comunicherà il rilascio del permesso di soggiorno, insieme al contratto di lavoro o collaborazione, al competente Ispettorato territoriale del lavoro e alle competenti sedi territoriali dell’INPS e dell’INAIL, i quali procederanno con le verifiche di competenza.
Riguardo alla disciplina previdenziale e assicurativa applicabile agli stranieri titolari del permesso di soggiorno in esame, la norma precisa che, se esistenti, troveranno applicazione le disposizioni previste dalle Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, stipulate tra l’Italia e il Paese terzo interessato. In assenza di Convenzione, si darà applicazione alla normativa italiana, quindi con obbligo del pagamento dei contributi pensionistici in Italia.
Dal punto di vista fiscale, la Questura, in sede di rilascio del permesso di soggiorno, provvederà a generare e a rilasciare il codice fiscale ai suddetti soggetti. Il rilascio del permesso di soggiorno viene comunicato telematicamente dalla Questura all’Agenzia delle Entrate. Nei casi di eventuale accertamento di violazioni di carattere fiscale, l’Agenzia delle Entrate darà comunicazione alla Questura per gli adempimenti del caso. Inoltre, in quanto lavoratori autonomi, per i nomadi digitali è obbligatorio richiedere l’attribuzione di un numero di Partita Iva ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 (concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività d’impresa).
Ricongiungimento familiare
Infine, si segnala che tali lavoratori potranno ricongiungere i familiari secondo le seguenti disposizioni:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
Ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno “per motivi familiari” (ai sensi dell’art. 30, commi 2, 3 e 6 TUI), di durata pari a quello del lavoratore, eventualmente rinnovabile.