Due persone controllano il contratto di lavoro
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Illegittimità del contratto a termine: nuovo regime sanzionatorio

In data 16 settembre u.s. sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 è stato pubblicato il D.L. 131/2024, con il quale sono state introdotte novità in ordine al regime sanzionatorio “forfettario” applicabile in caso di illegittimità dichiarata dal Giudice del contratto di lavoro a tempo determinato (e conseguente conversione a tempo indeterminato) nel settore privato. 

Regime precedente: D. Lgs. 81/2015 sul contratto di lavoro a tempo determinato

Si ricorda che l’art. 28, comma 2 del D. Lgs. 81/2015 stabiliva che, nei casi di illegittimità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato, il Giudice, oltre a convertire il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, era chiamato a condannare il datore di lavoro 

al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966.

Riduzione delle sanzioni in caso di contratto collettivo

Inoltre, l’art. 28, comma 3, del medesimo decreto, stabiliva che 

In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.

Novità introdotte dal D.L. 131/2024

Ferma restando l’applicazione del regime sanzionatorio sopra richiamato (introdotto dall’art. 32 L. 183/2010 c.d. Collegato Lavoro), con il D.L. 131/2024 è stata prevista la possibilità per il Giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

Maggior danno e nuovo potere discrezionale del giudice

A tal proposito, segnaliamo che la citata indennità (minimo di 2,5 e massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR) era espressamente finalizzata a risarcire il dipendente per l’intero pregiudizio retributivo e contributivo subito nel periodo compreso tra la scadenza del termine illegittimo apposto al contratto di lavoro e la pronuncia con la quale il Giudice ordinava la ricostituzione a tempo indeterminato del medesimo rapporto. Non era, quindi, in alcun modo possibile condannare il datore di lavoro ad un risarcimento superiore alle 12 mensilità, anche in presenza di eventuali lungaggini processuali.

Implicazioni del D.L. 131/2024 sulla quantificazione del risarcimento

Con la novità del Decreto-legge 131/2024, si attribuisce integralmente al Giudice la facoltà di accertare l’entità del “maggior danno, qualora provato dal lavoratore, legittimando, in tal senso, una quantificazione illimitata e non più circoscritta a parametri definiti, come invece era prevista prima dell’entrata in vigore del medesimo Decreto-legge.

Peraltro, in sede di conversione in legge – che potrà avvenire entro il 15 novembre u.s. – il D.L. 131/2024 potrà subire modificazioni, anche in merito al tema esposto.

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