Disabilità e cecità: una ragazza tiene il bastone della cecità in mano mentre un'altra la sorregge

D.Lgs. 62/2024: la nuova definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e di progetto di vita individuale e partecipato

La Legge n. 227/2021 e la Riforma della Disabilità

Con la Legge n. 227/2021, approvata in ossequio alla Missione 5 Inclusione e Coesione del PNRR, il nostro legislatore ha posto le basi per l’attuazione di un’importante riforma per la revisione e il riordino della legislazione vigente in tema di disabilità, in conformità con gli artt. 2, 3, 1 e 38 della nostra Costituzione. Inoltre, la riforma si allinea alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione UE, ed alla risoluzione del Parlamento Europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità.

Obiettivi principali della Legge

Come indicato dall’art.1 della L. 227/2021, l’obiettivo principale è quello di

garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei  suoi  diritti  civili  e  sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e  alla  piena  inclusione sociale e lavorativa (…), e  di  promuovere  l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Legge n.227/2021 – Art.1

Attraverso la suddetta Legge delega, il legislatore invita il Governo ad emanare uno o più Decreti Legislativi per regolamentare in modo uniforme il tema della disabilità. Questi decreti dovranno includere, tra le altre cose, gli aspetti di particolare rilevanza per noi:

  • la definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore
  • le modalità di accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base
  • la valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
  • l’introduzione della definizione di “accomodamento ragionevole” all’interno della L. 104/1992

Le novità del Decreto Legislativo 62/2024

In base alla Legge delega, il Governo ha avviato ufficialmente la riforma della disabilità attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo 62/2024, entrato in vigore il 30 giugno scorso. Il decreto introduce importanti novità, tra cui:

  • il riordino dei termini utilizzabili per descrivere le diverse situazioni legate alla disabilità
  • la nuova definizione di disabilità
  • la definizione di accomodamento ragionevole

Analizziamo brevemente di seguito le novità introdotte dal D.lgs. 62/2024.

1. Definizione di disabilità e rimodulazione dei termini utilizzabili

La nuova formulazione del c. 1 art. 3 L. 104/92, entrata in vigore il 30 giugno 2024, abbandona la precedente definizione di disabilità – ormai per alcuni versi obsoleta – a favore di una definizione che mette in risalto la persona piuttosto che la condizione oggettiva che genera la disabilità. La nuova definizione di disabilità prevede che

È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

Legge 104/92 – Art. 3, c. 1

In tal senso, vengono eliminate determinate definizioni dal linguaggio normativo, a favore di altre che pongono l’attenzione sulla persona che necessita di assistenza, anziché sulla condizione invalidante che ne determina il bisogno. Precisamente:

  • la parola “handicap” è sostituita da “condizione di disabilità”
  • i termini “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” devono essere sostituite da “persona con disabilità” in ogni caso e ovunque ricorrano
  • le perifrasi “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità”, riferite alle persone con disabilità di cui al precedente punto, sono sostituite da “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”
  • la locuzione nominale “disabile grave” viene sostituita da “persona con necessità di sostegno intensivo”

2. La valutazione di base dello stato di disabilità

Il Decreto prevede un unico e nuovo procedimento di valutazione della disabilità, a sostituzione di tutta quella serie di procedure che si sono moltiplicate nel tempo. Infatti, per quanto riguarda l’aspetto giuslavoristico, il nostro ordinamento attuale considera almeno tre concetti di disabilità, ognuno dei quali deve essere supportato da apposito verbale:

  • Invalidità civile: ai sensi della L. 102/2009 viene attestato il grado di invalidità della persona e se la stessa sia soggetta o meno alla revisione del grado di invalidità
  • Condizione di disabilità in accezione di gravità: ai sensi della L. 104/1992 è possibile presentare la richiesta di permessi giornalieri o mensili
  • Collocamento mirato: ai sensi della L. 68/99 vengono attestate le residue capacità lavorative e le limitazioni previste in ambito di svolgimento delle mansioni

L’unificazione del procedimento di valutazione e la riconduzione dello stesso a criteri oggettivi (tabelle internazionali di codificazione delle malattie), avranno sicuramente un impatto positivo e di semplificazione, necessario per una reale parità di partecipazione ai contesti lavorativi e di vita sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 20125 le norme relative alla valutazione di base entreranno in vigore in via sperimentale nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Successivamente, dal 1° gennaio 2026, diventeranno operative in via definitiva su tutto il territorio nazionale.

3. Accomodamento ragionevole

Sulla base dell’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Decreto riforma anche la definizione di “accomodamento ragionevole”. Infatti, a decorrere dal 30 giugno 2024, viene introdotto l’art. 5bis nella L. 104/1992. Il testo stabilisce che l’accomodamento ragionevole, nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, deve essere attuato secondo i principi di proporzionalità e uguaglianza con gli altri. Questo implica che vengano individuate le misure e gli adattamenti necessari, a condizione che:

  • non comportino un onere sproporzionato o eccessivo per il soggetto obbligato;
  • il soggetto obbligato rispetti il principio di sussidiarietà, ovvero l’accomodamento ragionevole non deve sostituire il diritto al pieno accesso alle prestazioni, servizi e supporti previsti dalla legge.

Infine, è previsto che l’adozione del c.d. accomodamento ragionevole possa avvenire, per espressa previsione legislativa, su proposta della persona interessata.

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