D.Lgs. 62/2024: la nuova definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e di progetto di vita individuale e partecipato
La Legge n. 227/2021 e la Riforma della Disabilità
Con la Legge n. 227/2021, approvata in ossequio alla Missione 5 Inclusione e Coesione del PNRR, il nostro legislatore ha posto le basi per l’attuazione di un’importante riforma per la revisione e il riordino della legislazione vigente in tema di disabilità, in conformità con gli artt. 2, 3, 1 e 38 della nostra Costituzione. Inoltre, la riforma si allinea alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione UE, ed alla risoluzione del Parlamento Europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità.
Obiettivi principali della Legge
Come indicato dall’art.1 della L. 227/2021, l’obiettivo principale è quello di
garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa (…), e di promuovere l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.
Legge n.227/2021 – Art.1
Attraverso la suddetta Legge delega, il legislatore invita il Governo ad emanare uno o più Decreti Legislativi per regolamentare in modo uniforme il tema della disabilità. Questi decreti dovranno includere, tra le altre cose, gli aspetti di particolare rilevanza per noi:
Le novità del Decreto Legislativo 62/2024
In base alla Legge delega, il Governo ha avviato ufficialmente la riforma della disabilità attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo 62/2024, entrato in vigore il 30 giugno scorso. Il decreto introduce importanti novità, tra cui:
Analizziamo brevemente di seguito le novità introdotte dal D.lgs. 62/2024.
1. Definizione di disabilità e rimodulazione dei termini utilizzabili
La nuova formulazione del c. 1 art. 3 L. 104/92, entrata in vigore il 30 giugno 2024, abbandona la precedente definizione di disabilità – ormai per alcuni versi obsoleta – a favore di una definizione che mette in risalto la persona piuttosto che la condizione oggettiva che genera la disabilità. La nuova definizione di disabilità prevede che
È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.
Legge 104/92 – Art. 3, c. 1
In tal senso, vengono eliminate determinate definizioni dal linguaggio normativo, a favore di altre che pongono l’attenzione sulla persona che necessita di assistenza, anziché sulla condizione invalidante che ne determina il bisogno. Precisamente:
2. La valutazione di base dello stato di disabilità
Il Decreto prevede un unico e nuovo procedimento di valutazione della disabilità, a sostituzione di tutta quella serie di procedure che si sono moltiplicate nel tempo. Infatti, per quanto riguarda l’aspetto giuslavoristico, il nostro ordinamento attuale considera almeno tre concetti di disabilità, ognuno dei quali deve essere supportato da apposito verbale:
L’unificazione del procedimento di valutazione e la riconduzione dello stesso a criteri oggettivi (tabelle internazionali di codificazione delle malattie), avranno sicuramente un impatto positivo e di semplificazione, necessario per una reale parità di partecipazione ai contesti lavorativi e di vita sociale.
A decorrere dal 1° gennaio 20125 le norme relative alla valutazione di base entreranno in vigore in via sperimentale nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Successivamente, dal 1° gennaio 2026, diventeranno operative in via definitiva su tutto il territorio nazionale.
3. Accomodamento ragionevole
Sulla base dell’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Decreto riforma anche la definizione di “accomodamento ragionevole”. Infatti, a decorrere dal 30 giugno 2024, viene introdotto l’art. 5bis nella L. 104/1992. Il testo stabilisce che l’accomodamento ragionevole, nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, deve essere attuato secondo i principi di proporzionalità e uguaglianza con gli altri. Questo implica che vengano individuate le misure e gli adattamenti necessari, a condizione che:
Infine, è previsto che l’adozione del c.d. accomodamento ragionevole possa avvenire, per espressa previsione legislativa, su proposta della persona interessata.