Pensione Opzione donna: la stretta dell’INPS
Come noto, la Legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto il nuovo comma 1 bis all’art. 16 del D.L. 4/2019. Questo – oltre che per le lavoratrici che al 31/12/2021 avevano maturato i requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo – prevede la possibilità di accedere alla pensione cd. Opzione donna anche per le lavoratrici che rispondano a specifici requisiti.
Requisiti di accesso a Opzione donna
- Lavoratrici che entro il 31/12/2022 abbiano maturato:
a) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
b) e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni (sia che si tratti di lavoratrici dipendenti, che di lavoratrici autonome)
- Lavoratrici che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, assistono il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ex art. 3, c.3, Legge 104/92), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona interessata abbiano compiuto 70 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti, o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%;
c) sono lavoratrici licenziate, o dipendenti in imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, presso la Struttura per la crisi d’impresa (di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Per tali lavoratrici, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni sopra indicato si applica a prescindere dal numero di figli (dunque, l’età per l’accesso a Opzione donna è fissata a 58 anni).
Per l’accesso alla pensione è prevista una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome. Inoltre, l’assegno è interamente calcolato secondo il metodo contributivo.
I chiarimenti dell’INPS
Con Circolare n. 25/2023 del 6/3/2023, l’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla disposizione sopra richiamata, oltre che alle concrete modalità attraverso cui le lavoratrici interessate possono accedere alla pensione con Opzione donna.
Specifiche sulle tempistiche
Di particolare rilievo, le precisazioni fornite dall’Istituto in relazione alle condizioni di accesso alla pensione, sopra indicate alle lettere a), b) e c). In linea generale, è stato chiarito che tali condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione. Inoltre, non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Specifiche sull’assistenza sanitaria
Con riferimento alla condizione sub lettera a), si ritiene opportuno segnalare che, secondo l’Istituto, il requisito dell’assistenza a persona con handicap in situazione di gravità è considerato soddisfatto in presenza di convivenza, e che i sei mesi di assistenza devono essere continuativi.
Specifiche sulle imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale
Sono significativi i chiarimenti forniti con riferimento alla condizione sub lettera c), i quali comportano una stretta. Infatti, la circolare precisa che l’art. 16 comma 1 bis del D.L. 4/2019 si applica alle lavoratrici dipendenti o licenziate in imprese per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, risulti attivo (cioè, risulti attivato in data successiva) un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la Struttura per la crisi d’impresa. Inoltre, viene specificato che:
- per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
- per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
In relazione alle singole istanze pervenute, l’Istituto provvederà a richiedere alla Struttura per la crisi d’impresa (istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) i dati relativi alle imprese di riferimento. Particolare riguardo sarà indirizzato verso le date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico. Dunque, viene definitivamente chiarito che non sarà ogni lavoratrice licenziata che potrà accedere alla pensione con Opzione donna, ma solo quelle licenziate da imprese per le quali risulti attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.