Malata oncologica a rappresentare una lavoratrice a cui viene calcolato un periodo del comporto
 |  | 

Patologie oncologiche da escludere dal computo del comporto

Sentenza del Tribunale di Roma sul periodo di comporto

A inizio anno, il Tribunale di Roma è intervenuto sul tema del computo del periodo di comporto nei casi di patologie oncologiche che necessitano ricoveri e cure salvavita successive. Più precisamente, con la sentenza n. 9384/2023 del 2 Gennaio u.s., si è espresso in favore dello scomputo dal calcolo dei giorni di comporto delle assenze del lavoratore dovute al ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico tumorale. Inoltre, ha incluso anche quelle successive per le terapie chemioterapiche e radioterapiche legate alla patologia oncologica. Infine, la sentenza stabilisce che, laddove il CCNL applicato preveda che le assenze dovute a specifiche patologie non debbano essere conteggiate tra i giorni di conservazione del posto di lavoro, è opportuna un’interpretazione estensiva. Tale interpretazione dovrebbe annoverare, come causale di esclusione, anche patologie caratterizzate da significativa peculiarità e gravità, come le malattie tumorali, anche se non espressamente menzionate.

Interpretazione estensiva del CCNL

Nel caso della sentenza in esame, il CCNL applicato prevedeva specifiche eccezioni al computo nel periodo di comporto per la conservazione del posto di lavoro. Queste erano relative a “giorni necessari alla fecondazione assistita e quelli necessari per le cure elio-balneo-termali”. Per questo motivo il Giudice:

  • ha reputato doveroso adottare un’interpretazione estensiva anche alle patologie tumorali, sebbene il CCNL applicato non le annoveri espressamente tra le predette esclusioni (in proposito, è noto che invece già diversi CCNL contengono simili previsioni proprio in relazione alle malattie oncologiche, a motivo della loro gravità e delle necessarie terapie correlate);
  • ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che il periodo di comporto non doveva ritenersi superato e ha ordinato la sua reintegra sul posto di lavoro, oltre al pagamento da parte del datore di lavoro di un indennizzo pari all’ultima retribuzione di fatto goduta.

Implicazioni

La pronuncia merita attenzione perché, intervenendo in un ambito particolarmente sensibile come quello della tutela dei lavoratori c.d. fragili affetti da patologie di salute gravi, evidenzia che l’applicazione degli istituti giuridici di garanzia del lavoratore (come quello del limite massimo di conservazione del posto di lavoro) non deve limitarsi all’interpretazione letterale delle norme del CCNL, ma deve avvenire in conformità alla ratio di tutela sottesa alle disposizioni stesse. Quest’ultima, in tale ambito, è da ritenersi evidentemente prevalente rispetto ai pur maggiori correlati oneri che si generano in capo al datore di lavoro.

Articoli simili