Revoca delle dimissioni “protette” (lavoratori genitori): le precisazioni della nota dell’INL N.862/2024
L’ispettorato del lavoro è di recente intervenuto a chiarimento delle modalità e tempistiche relative all’esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e da convalidare ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001 (ovvero il caso inerente i lavoratori genitori con figli di età sotto i 3 anni) per verificare la genuinità della volontà dell’interessato.
Il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica – si veda l’art. 26 del D.Lgs.151/2015 secondo il quale:
al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche […] Entro sette giorni dalla data di trasmissione […] il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni […]
art. 26 del D.Lgs.151/2015
Procedura di convalida e condizioni di efficacia delle dimissioni
Le dimissioni, ribadisce l’Ispettorato, costituiscono un atto unilaterale recettizio. La loro efficacia è, nel caso in esame, sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Per questo motivo, prosegue la Nota, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca:
- in un momento antecedente alla loro efficacia, inteso come prima dell’emanazione del provvedimento di convalida,
- oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
(N.B. Si ricorda peraltro che ai sensi del T.U (art. 55, comma 1), nel caso di figli sotto l’anno di età, il lavoratore genitore dimissionario non è per legge tenuto a prestare il preavviso e le dimissioni possono pertanto avere decorrenza immediata).
L’eventuale revoca richiede comunque un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato incaricato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (si vedano infatti le precedenti Note N. 5296 e N. 5534 del 2019).
Nel caso in cui invece le dimissioni, regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore, abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.