Da più parti si legge di come i lavoratori c.d. fragili non siano effettivamente stati tutelati al meglio delle possibilità nel corso di questo anno di pandemia e per tale motivo la prossima Legge di Bilancio dovrebbe introdurre ulteriori previsioni a maggior tutela di questa specifica categoria di lavoratori.

Tra gli strumenti fino ad ora previsti, ricordiamo la sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta dal D.L. 34/2020, che è stata poi prorogata dalla L. 126/2020 di conversione del D.L. 104/2020 che ne ha spostato i termini di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2020.

La circolare interministeriale n. 13/2020 ha concretamente indicato come debbano essere svolte le visite mediche e ha chiarito che al termine delle stesse il medico competente è tenuto ad esprime il giudizio di idoneità, riservando il giudizio di non idoneità temporanea ai soli casi che non consentono soluzioni alternative, oltre a fornire comunque le indicazioni per l'adozione delle soluzioni maggiormente cautelative.

Pochi giorni fa anche l’INAIL è tornata sul tema con la circolare n. 44/2020, nella quale ha fornito ulteriori istruzioni in merito al predetto servizio di Sorveglianza sanitaria eccezionale.

In particolare, viene ribadito che le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 sono estese anche a situazioni di particolare fragilità riconducibili all'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

La fragilità è dunque riconducibile a “quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore o della lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto” e tale definizione “può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Viene inoltre confermato che, qualora una Società non abbia nominato il medico competente (non essendovi tenuta), le richieste di assolvimento delle visite mediche di sorveglianza sanitaria eccezionale possono essere rivolte all’INAIL e che le eventuali richieste già pervenute alle sue strutture territoriali in un periodo pregresso in modalità diversa da quella telematica devono essere ritrasmesse attraverso l'apposito servizio online recentemente rilasciato.

 

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